ASSOCIAZIONE "LE MASSE DI S. SISTO"

Statuto

ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone di promuovere e favorire lo sviluppo di attività culturali, ricreative, di cura e tutela dell'ambiente e del patrimonio territoriale, naturale, faunistico, artistico e archeologico della Tuscia.

A tale fine l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:
  1. la cura e il mantenimento di luoghi aventi particolare interesse artistico o naturistico e ambientale;
  2. qualificazione e miglioramento del livello qualitativo del tempo libero dei propri associati;
  3. esercizio di strutture per il tempo libero, per il relax e per la cura della persona;
  4. esercizio gestione sia diretta che indiretta di complessi per lo svolgimento delle attività suddette ivi comprese attività di bar, ristorative e termali.
  5. patrocinio e organizzazione di convegni, tavole rotonde e congressi al fine di diffondere e pubblicizzare i luoghi e le attività di cui sopra.
  6. dare la propria collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrano nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

I SOCI


Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro o di studio siano interessate all'attività dell'associazione stessa. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell'associazione.
Ai soci è consentito il recesso in ogni momento.
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che rechi pregiudizio morale o materiale all'Associazione e per morosità.
Costituiscono causa di esclusione immediata l'inosservanza delle regole sociali e delle norme di comportamento approvate dal Consiglio Direttivo. In caso di morte, recesso ed esclusione, gli eredi o il socio che ha perduto tale qualifica non hanno diritto al rimborso delle quote versate.


L'ASSEMBLEA DEI SOCI


L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del Consiglio Direttivo non meno di 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce presso la sede sociale o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di un numero di soci pari a un quarto della compagine. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci mediante affissione di apposito avviso presso la sede sociale almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota associativa. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più soci fino ad un massimo di due, purché munito di regolare delega scritta. Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50% degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero di soci presenti o rappresentati. La data della seconda convocazione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.
L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, purché non consigliere.
L'assemblea, presieduta dal Presidente dell'Associazione, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un segretario; qualora il Presidente non sia presente, l'assemblea provvederà anche all'elezione dello stesso. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora nominati.


IL CONSIGLIO DIRETTIVO


Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o dimissione dei consiglieri prima della scadenza del mandato il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare il consiglio:
  1. fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
  2. decide sugli investimenti patrimoniali;
  3. stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
  4. delibera sull'ammissione e l'esclusione dei soci;
  5. decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
  6. approva il bilancio da presentare all'assemblea dei soci;
  7. stabilisce le prestazione di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
  8. emana ogni provvedimento riguardante il personale;
  9. conferisce e revoca procure e provvede a quant'altro previsto per legge.
Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente. Le deliberazioni del consiglio sono valide se alle riunioni prende parte almeno un quarto dei consiglieri. La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa di fronte a terzi sono conferite dal presidente.



IL PATRIMONIO


Le entrate dell'associazione sono costituite da:
a) tasse di iscrizione; b) quote annuali di associazione; c) ricavi e proventi per prestazione di servizi vari ai soci od ai terzi; d) contributi volontari, lasciti, donazioni; e) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.
L'esercizio finanziario dell'associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2004.
Entro il 31 marzo il consiglio direttivo sottopone per l'approvazione all'assemblea dei soci il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso.
In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sarà devoluto secondo le disposizioni di legge.